domenica 15 luglio 2012

Imu - imposta municipale unica

Per calcolare l' IMU va rilevata la rendita catastale (la stessa che valeva come base di partenza per il calcolo dell'ICI), facilmente reperibile tramite una visura catastale.
La rendita catastale, va poi rivalutata del 5% e poi moltiplicata per un valore che dipende dalla categoria catastale:

160 per i fabbricati di categoria da A/1 a A/9; C/2; C/6 e C/7;
140 per i fabbricati di categoria da B/1 a B/8; C/3; C/4; C/5;
80 per i fabbricati di categoria A/10 (uffici) e D/5
60 i fabbricati di categoria D esclusi i D/5;
55 i fabbricati di categoria C/1 (negozi)

Per i terreni agricoli il valore si ottiene aumentando del 25% il reddito domenicale e moltiplicando poi il risultato per 130, coefficiente che scende a 110 per i coltivatori diretti.

Il valore catastale ottenuto va poi moltiplicato per l'aliquota che è stata fissata dal Governo Monti allo 0,76% per tutte le tipologie di fabbricati sopra riportati, con l'eccezione della prima casa, per la quale è stata prevista un'aliquota dello 0,4%.
Ai Comuni è stata lasciata la possibilità di aumentare o diminuire queste aliquote dello 0,2% per la prima casa e dello 0,3% per le altre tipologie.
Oltre all'aliquota agevolata, la prima casa potrà usufruire di un ulteriore sconto pari ad € 200,00, oltre a € 50,00 per ogni figlio residente nell'abitazione e di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00.

Scadenze di pagamento:
per la prima casa è possibile il pagamento in 3 rate:
la prima il 16 giugno con pagamento di 1/3 calcolato con l'aliquota ordinaria (0,4%) stabilita dal Governo;
la seconda il 16 settembre sempre con pagamento di 1/3 (uguale al primo acconto)
la terza il 16 dicembre con il conguaglio considerando però l'aliquota stabilita dai Comuni (quindi l'importo potrebbe essere inferiore o superiore rispetto all'importo pagato nei 2 acconti).

Per gli altri immobili:
In due rate:
la prima il 16 giugno pagando la metà del dovuto (calcolato con l'aliquota del 0,76%)
la seconda il 16 dicembre pagando il conguaglio calcolato con l'alquotadefinitiva stabilita dai Comuni.

venerdì 23 dicembre 2011

Obbligo di esposizione della Prestazione Energetica

Dal 1° gennaio 2012 entrerà in vigore la norma che prevede l'obbligo di esposizione negli annuci immobiliari di ogni genere (vetrine, cartacei e web) dell' indice di prestazione energetica dell'immobile proposto in vendita od in locazione.
La classe si individua tramite l'Attestato di Certificazione Energetica (in gergo ACE) che deve essere rilasciato da un tecnico abitato iscritto presso l'elenco del certificatori della Regione in cui è sito l'immobile.
Da alcuni anni l'obbligo della consegna dell'ACE c'era già nel caso di locazione e vendita dell'immobile (in alcune regioni c'è l'obbilgo di allegarlo all'atto notarile di compravendita). Ora questa incombenza si ha già dal momento in cui si propone in vendita o in locazione l'immobile, tramite le classiche inserzioni immobiliari.
Il fine sarebbe quello di distinguere gli immobili in base alle caratteristiche tecniche costruttive in modo da consentire al consumatore finale di valutare il rendimento dell'immobile in termini di eventuale risparmio energetico sui consumi.
L'obbligo di far predisporre il certificato è del proprietario che dovrà attenersi alla normativa sia che pubblicizzi il suo immobile dierettamente sia tramite Agenzia. Chiaramente l'Agenzia dovrà avvisare i propri clienti altrimenti potrebbe incorrere in sanzioni per annunci non in regola.